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CIRCOLARE 03_2022: Legge di Bilancio 2022

24 gennaio 2022

Gentili dottori, facendo seguito alla nostra circolare 16_2021 del 22.12.2021, riepiloghiamo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

NUOVE ALIQUOTE IRPEF

Rispetto al 2021, l’imposta IRPFEF sulle persone fisiche sarà determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  1. 23% fino a 15.000 euro;
  2. 25% da 15.001 e fino a 28.000 euro;
  3. 35% da 28.001 e fino a 50.000 euro;
  4. 43% oltre 50.001 euro.

Le nuove aliquote entreranno in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli Enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

Restano in vigore le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente ma viene abolito, salvo per i redditi fino a 15.000 euro, il cosiddetto “bonus Irpef” (ex Bonus Renzi) di 1.200 euro annuali.

ABOLIZIONE IRAP SOLO PER PERSONE FISICHE E DITTE INDIVIDUALI

Soltanto per le persone fisiche (lavoratori autonomi, professionisti e ditta individuali) l’Irap è abolita a partire dal primo gennaio 2022. Resta ancora applicabile alle società, sia di persone che di capitali.

PROROGA SUPERBONUS 110%

Per i condomini e per le ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale il superbonus 110%, da scontare in 4 rate annuali, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2023. Salvo ulteriori proroghe, la percentuale di detrazione scenderà fino al 70% nel 2024 e fino al 65% nel 2025, per poi essere abrogato.

Per le persone fisiche e per gli interventi effettuati su singole unità immobiliari, l’agevolazione fiscale spetta solo per le spese sostenute entro il 31.12.2022 a condizione che alla data del 30.06.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (scompare il limite legato al valore ISEE).

Viene esteso invece l’obbligo di asseverazione da parte del tecnico (congruità dei prezzi) e visto di conformità per l’utilizzo del superbonus, sia nel caso di utilizzo diretto come detrazione in dichiarazione dei redditi, sia nel caso di cessione del credito. Il visto di conformità non è richiesto utilizzando la dichiarazione “precompilata” oppure utilizzando il 730 inviato tramite sostituto di imposta che presta assistenza fiscale.

PROROGA BONUS VARI

Sono prorogate fino al 31.12.2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per “ecobonus” per interventi di efficienza energetica (comprese le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nonché le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per il Bonus Mobili, l’importo massimo detraibile è pari a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

Sempre fino al 31.12.2024 è stato prorogato il cosiddetto Bonus Verde, inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo.

Il bonus facciate invece, resterà in vigore per il solo anno 2022, ma con un’aliquota ridotta pari al 60% delle spese sostenute (rispetto alla precedente aliquota del 90%).

PROROGA CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 resta in vigore la facoltà, per i contribuenti, di usufruire dei vari bonus edilizi ed energetici tramite lo sconto in fattura (se concesso dal fornitore) o la cessione del credito verso altri soggetti. Solo per il superbonus questa facoltà è ammessa fino al 2025.

Diversamente dal superbonus 110%, il bonus ristrutturazioni e l’ecobonus necessitano dell’obbligo di asseverazione e visto di conformità solo nel caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Non è necessario il visto di conformità nel caso di utilizzo del credito sotto forma di detrazione fiscale direttamente in dichiarazione dei redditi con le consuete rate annuali e le opere di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio (esclusi gli interventi relativi al cosiddetto bonus facciate).

ATTENZIONE: Ricordiamo che sia nel caso di cessione del credito sia nel caso di sconto in fattura, se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione, il contribuente stesso sarà soggetto al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha “acquistato” il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo.

DETRAZIONE SPESE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, è riconosciuta una detrazione, da ripartire in 5 quote annuali, nella misura del 75% di un massimale variabile a seconda che si tratti di edifici unifamiliari o plurifamiliari.

Anche per queste detrazioni vi è la facoltà di cessione del credito o sconto in fattura.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI “TRANSIZONE 4.0” 2023-2025

Relativamente al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi:

  • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

o    20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

o    10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

o    5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

  • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, è prorogata al 2025 la durata dell’agevolazione; per gli anni successivi al 2022, è ridotta progressivamente l’entità dell’agevolazione dal 20% del 2022 al 15% del 2023 e al 10% del 2024.
  • per quanto riguarda invece i cosiddetti “beni materiali generici” ovvero non 4.0, il credito d’imposta spetterà, nella misura del 6% (nel 2021 era del 10%), per i soli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 in caso di valida prenotazione entro il 31 dicembre 2022), nel limite dei 2 milioni di euro di spesa ammissibile. Salvo proroghe, nel 2023 questi investimenti non saranno più agevolabili.

Tabelle riepilogative

 

Credito d’imposta per beni materiali (Industria 4.0) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017)

PERIODO

LIVELLO DI SPESA

CREDITO D’IMPOSTA

2022

Fino a 2,5 mln

40% del costo

Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln

20% del costo

Oltre 10 mln e fino ad un massimo di 20 mln

10% del costo

2023

2024

2025

Fino a 2,5 mln

20% del costo

Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln

10% del costo

Oltre 10 mln e fino ad un massimo di 20 mln

5% del costo

 

Credito d’imposta per beni materiali generici (diversi da industria 4.0)

PERIODO

LIMITE MASSIMO DI SPESE AMMISSIBILI

CREDITO D’IMPOSTA

2022

2 mln

6% del costo


CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo è prorogato fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20% e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro.

Il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10%; per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura è pari al 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato fino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già vigente pari al 15%, nel limite di 2 milioni di euro; per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5% nel limite di 4 milioni.

Al fine di poter beneficiare di questa agevolazione è obbligatoria:

  • una apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico;
  • una certificazione delle spese sostenute, redatta da un revisore legale;
  • una relazione tecnica.

NUOVA SABATINI

È stata rifinanziata per il periodo dal 2022 al 2027 la misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini”, che ricordiamo consiste in un contributo statale in c/impianti per nuovi investimenti in macchinari e attrezzature proporzionale agli interessi sui finanziamenti bancari ricevuti. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

RIVALUTAZIONE DEI BENI E RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI

Sono state apportate alcune importanti modifiche alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, del maggior valore attribuito alle attività immateriali d’impresa in sede di rivalutazione e di riallineamento già effettuate ai sensi dell’art. 110, cc. 4, 8 e 8bis D.L. 104/2020.

Più in dettaglio, per le attività immateriali rivalutate e/o riallineate è stato allungato il periodo di deducibilità a 50 anni anziché a 18 anni come finora previsto.

In alternativa a tale nuovo limite, è consentito il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e delle addizionali che può andare da un minimo del 12% dei maggiori valori ad un massimo del 16%.

Tale imposta viene applicata al netto dell’imposta sostitutiva al 3% già calcolata in sede di rivalutazione/riallineamento e il versamento deve essere effettuato in un massimo di 2 rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta successivo.

In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente, le modifiche hanno effetto già dai bilanci in corso alla data del 31 dicembre 2021.

Alla luce delle modifiche, è consentita ai contribuenti di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione/riallineamento già pagata.

La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l’utilizzo in compensazione in F24 dell’importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da adottarsi con il medesimo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

TERMINI PAGAMENTO CARTELLE

Per le cartelle notificate dal primo settembre 2021 al 31 marzo 2022 i termini di pagamento vengono aumentati da 60 a 180 giorni.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE PER FAMILIARI A CARICO

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico universale, che sarà pagato a partire da metà marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni, quali, per esempio, il premio alla nascita o le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

In particolare:

  • la detrazione per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, viene limitata ai soli soggetti, fiscalmente a carico, di età pari o superiore a 21 anni;
  • viene contestualmente abrogata la detrazione pari a 1.200 euro, riconosciuta ai genitori in presenza di almeno quattro figli a carico.

Queste disposizioni si applicheranno dal mese di marzo. Con successiva e apposita circolare approfondiremo questo argomento.

 

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