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Elaborazione Dati Contabili Farmacie

CIRCOLARE 06_2021: DECRETO SOSTEGNI

26 marzo 2021

Gentili dottori, con la presente desideriamo illustrarvi le principali novità contenute nel Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, cosiddetto “Decreto Sostegni”.

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

Si tratta di un contributo erogato sotto forma di accredito su conto corrente o di credito d’imposta, parametrato alla riduzione di fatturato del 2020 rispetto al 2019.

A chi non spetta:

  • soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021;
  • soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 24 marzo 2021;
  • enti pubblici;
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

I requisiti per accedere al contributo sono:

  • avere la partita IVA attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
  • aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
  • aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
  • 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro
  • 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
  • 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro
  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.

Come prevedeva anche il Decreto Rilancio (DL 34/2020), coloro che hanno attivato la partita iva a partire dal primo gennaio 2019, potranno ottenere il contributo minimo (1.000 euro per i titolari individuali e 2.000 euro per le società) anche senza calo di fatturato.

Dal prossimo 30 marzo sarà possibile richiedere il contributo tramite apposita istanza telematica che verrà predisposta dal ns. Studio, previo contatto telefonico, per tutti coloro che hanno i previsti requisiti.

SOSPESIONE RISCOSSIONE CARTELLE

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010 (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nonché gli avvisi di addebito dell’Inps).

Vengono rimodulate anche le scadenze delle rate delle precedenti definizioni agevolate, rottamazione-ter, rottamazione risorse proprie UE e “saldo e stralcio” già in corso:

  • la scadenza delle rate che dovevano essere versate nell'anno 2020 è posticipata al 31 luglio 2021.
  • quelle invece in scadenza da febbraio a luglio 2021 andranno pagate entro il prossimo 30 novembre 2021.

SALDO E STRALCIO 2021 FINO A 5.000 EURO

Sono automaticamente cancellati i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2010 (compreso), anche se compresi nelle varie “rottamazioni di cartelle” degli anni scorsi. Il saldo e stralcio vale per i soggetti con un reddito imponibile 2019 fino a 30.000.

CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Il comma 16 prevede che le fatture elettroniche 2019 possono essere portate in conservazione entro il 10 giugno 2021.

RIDUZIONE CANONE RAI BAR E ALBERGHI

È stata prevista la riduzione, per l’anno 2021, del 30% del canone di abbonamento per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Per coloro che hanno già effettuato il pagamento prima del 23 marzo 2021 è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% del canone versato.

PROROGA CASSA INTEGRAZIONE

La cassa integrazione Covid-19 beneficia di una nuova proroga. In particolare, viene prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, di richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

BLOCCO LICENZIAMENTI

Viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

  • fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;
  • fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;
  • dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
  • nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

RINNOVO CONTRATTI A TERMINE

Ennesima proroga, dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, della possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi (ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi) e per una volta sola, i contratti di lavoro subordinato a termine, anche in assenza delle causali di cui all’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015.

BONUS PER RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE

La precedente disciplina del bonus locazioni (Legge 178/2020) per riduzione del canone di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa che costituisca l’abitazione principale del locatore, viene abrogata: contemporaneamente sono incrementate di ulteriori 50 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per la sostenibilità del pagamento della precedente versione del bonus, di cui all’art. 9-quater, comma 4, D.L. 137/2020.

Per effetto della precedente disciplina dell’agevolazione, solo i contratti in essere al 29.10.2020 (e non più i contratti conclusi successivamente) possono consentire al locatore di immobile di beneficiare del contributo fino al 50% della riduzione del canone del contratto di locazione accordata (fino al 50% della riduzione, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).

 

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