Gentili dottori, facendo seguito alla nostra circolare 17_2021 del 27.12.2021, desideriamo aggiornarvi sugli ultimi chiarimenti in merito alla corretta gestione dei lavoratori autonomi occasionali.
DEFINIZIONE NORMATIVA
Secondo la normativa vigente (art. 2222 c.c.) si definisce lavoratore autonomo occasionale quel soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione. Il rapporto è caratterizzato dall’assenza di coordinamento con il committente e di continuità nelle prestazioni, poiché l’attività deve essere del tutto occasionale.
Tra le caratteristiche principali di questo rapporto riportiamo:
- Assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente (mancanza di inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale);
- Realizzazione sotto la responsabilità del prestatore stesso, in termini di autonomia organizzativa e in merito alla definizione dei tempi e modi di esecuzione. Il committente non avrà alcun potere direttivo e organizzativo (autonomia);
- Onerosità (corrispettivo);
- Assenza di continuità e abitualità nelle prestazioni (occasionalità).
Con riferimento a quest’ultima caratteristica è possibile escludere l’occasionalità quando il rapporto sia caratterizzato da un interesse durevole del prestatore d’opera o del committente, rispettivamente, a svolgere o ricevere nel tempo una o più prestazioni (anche se non sono periodiche). Anche secondo il ministero del lavoro, solo “quando l'attività lavorativa è occasionale, saltuaria o di ridotta entità, si parla di prestazioni occasionali”.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE-ASSICURATIVO
Qualora i compensi percepiti eccedano la quota di € 5.000 annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti (art. 44 D.L. 269/2003, convertito in Legge 326/2003), diventa obbligatoria l’iscrizione e il versamento alla Gestione Separata Inps dei lavoratori autonomi.
In questo caso, al superamento della franchigia di € 5.000, il prestatore dovrà iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto, calcolato applicando l’aliquota alla parte di corrispettivo lordo che supera i € 5.000.
Il contributo previdenziale (che può andare da un minimo del 24% ad un massimo del 34,23% a seconda della situazione previdenziale del prestatore d’opera) è a carico per 1/3 del prestatore e per 2/3 a carico del committente.
L’imponibile è costituito dal compenso lordo, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla ricevuta.
La prestazione è esclusa dall’assicurazione obbligatoria Inail.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA DAL 21 DICEMBRE 2021
A partire dal 21 dicembre 2021, al fine di contrastare fenomeni di elusione nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale e per meglio tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, la L. 215/2021 (di conversione del D.L. 21.10.2021, n. 146) ha previsto l’obbligo di comunicazione preventiva per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
Sono esclusi da questo obbligo:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate (art. 2, c. 1 D. Lgs. 81/2015);
- le prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 50/2017 (si tratta del cosiddetto sistema PrestO dell’Inps riservato alle imprese con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato);
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 Codice civile e tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva: si noti, però, che se l’attività effettivamente svolta non corrisponde a quella esercitata in regime Iva, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in questione;
- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale (i famosi “riders”).
Quindi, i committenti che hanno intenzione di impiegare lavoratori autonomi occasionali, dovranno darne comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio (dove, cioè, si svolge la prestazione) mediante:
AGGIORNAMENTO 11 GENNAIO 2022
Con Nota prot. n. 29 dell’11.01.2022, il Ministero del Lavoro e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) hanno fornito le prime indicazioni in merito a tale comunicazione che, in attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, andrà eseguita attraverso l’invio di un’e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria che sarà messo a disposizione da ciascun Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio. Allegato alla nota stessa è stato fornito l’elenco di tali indirizzi (vedi pagina successiva).
Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria (non PEC) il personale ispettivo si riserva di verificare, anche presso i Committenti, la conservazione di una copia della comunicazione.
È importante quindi tenere copia della mail inviata (e di un eventuale esito di consegna) unitamente al contratto di prestazione firmato.
Per i rapporti avviati dal 12.01.2022, la comunicazione andrà eseguita ordinariamente prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE
Nel testo della mail è possibile inserire i dati necessari senza alcun allegato, comunicando:
- i dati del committente/impresa (denominazione, indirizzo sede, codice fiscale, partita iva);
- i dati del prestatore/collaboratore occasionale (cognome, nome, codice fiscale, indirizzo)
- luogo della prestazione;
- descrizione sintetica dell’attività da svolgere;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
La comunicazione già trasmessa potrà, comunque, essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
ATTENZIONE:
Ricordiamo che in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, l’Ispettorato nazionale del lavoro può disporre la sospensione dell’attività qualora riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione, cui si aggiunge una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
FACSIMILE COMUNICAZIONE
Indirizzato a: ITL.xxxxxxx.occasionali@ispettorato.gov.it
Oggetto: Comunicazione di lavoro autonomo occasionale (art. 13, L. 215/2021)
- Committente: Farmacia … P.IVA: 000000000000, Sede Legale: Via Roma, 1 –00100 Roma
- Prestatore Cognome e Nome: Rossi Mario C.F.: RSSMRA85L20F205A, residenza: Via………..
- Luogo e contenuto della prestazione: La prestazione si svolgerà presso la sede operativa di ….. /sede legale ….…. e consisterà nello svolgimento di …… (riportare sinteticamente o per intero quanto pattuito nell’accordo individuale)
- Inizio e durata: La prestazione avrà inizio in data .….. e durerà presumibilmente ..… giorni/settimane/mesi. Si comunica, comunque, fin da subito che, nel caso in cui la prestazione non dovesse esaurirsi nel suddetto arco temporale, sarà nostro onere inviare nuova comunicazione.
- Compenso stabilito: Per lo svolgimento della suddetta prestazione è stato pattuito un compenso di € ...... lordi che verranno erogati a seguito di emissione di regolare ricevuta da parte del prestatore.
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