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Circolare 11_2024: NOVITA' FISCALI DI SETTEMBRE 2024

10 settembre 2024

Novità fiscali introdotte dal Decreto-legge n. 113/2024 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” e dal Decreto Legislativo n. 108/2024 recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”.

PROROGA SCADENZA IMPOSTA ALLINEAMENTO SCORTE DI MAGAZZINO

Facendo seguito alla nostra circolare 01_2024 Legge di Bilancio, il Decreto-Legge 113/2024, per coloro che volessero procedere all’allineamento delle scorte di magazzino esistenti alla data del 1° gennaio 2023, ha prorogato la scadenza della prima rata dell’imposta sostitutiva dal 30 giugno al 30 settembre 2024.

PROGORA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Il Decreto-Legge 113/2024 riapre la “finestra” per usufruire della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni mediante pagamento di un’imposta sostitutiva del 16 per cento sul valore dell’intera partecipazione/terreno (invece dell’aliquota “ordinaria” del 26% prevista sulle plusvalenze da cessione), determinato da apposita perizia di stima giurata. La rivalutazione è consentita per le partecipazioni in società e per i terreni posseduti, al di fuori dell’esercizio di imprese o professioni, alla data del 1° gennaio 2024. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, oltre interessi al 3% annuo, a decorrere dalla data del 30 novembre 2024 (prorogando di fatto la precedente scadenza del 30 giugno). Entro la stessa data dovrà essere redatta e giurata l’essenziale perizia di stima.

AMPLIAMENTO DEI TERMINI DI SCADENZA DEGLI AVVISI “BONARI”

Il Decreto Legislativo 108/2024 stabilisce nuove scadenze per i pagamenti collegati ai cosiddetti avvisi “bonari”, ovvero comunicazioni di liquidazione e controllo automatizzati sui versamenti (ex art. 36-bis DPR 600/1973 ed ex art. 54-bis DPR 633/1972) e sui controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (ex art. 36-ter DPR 600/1973).

Per tutte le comunicazioni e/o avvisi elaborati a partire dal 2025 la scadenza per gli eventuali pagamenti passerà dagli attuali 30 giorni a 60.

MODIFICHE ALLA NORMATIVA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Come già anticipato dalla nostra comunicazione del 30 luglio scorso, il decreto legislativo 108/2024 ha introdotto un regime di tassazione opzionale sostitutiva, più vantaggiosa per i contribuenti, da applicarsi al reddito incrementale concordato, ossia alla differenza tra il reddito effettivamente prodotto nel 2023 e quello proposto dall’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025. La novità consiste nel fatto che il maggior reddito scaturito dalla proposta di concordato non sarà tassato con le classiche aliquote Irpef (scaglioni dal 23% al 43%) o Ires (24%), ma verrà applicata un’imposta sostitutiva (“flat tax”) basata su tre scaglioni che variano in base al punteggio ISA ottenuto per l’anno d’imposta 2023:

  • 10% per chi ha avuto un punteggio ISA tra 8 e 10;
  • 12% per chi ha avuto un punteggio ISA tra 6 e 7,99;
  • 15% per chi ha avuto un punteggio ISA inferiore a 6.

Per i forfettari l’imposta sostitutiva in questione è pari al 10%, ridotta al 3% per quelli che applicano il regime per i primi 5 anni.

Il decreto rivede anche due situazioni che possono portare alla cessazione del concordato preventivo biennale. In particolare, il regime del concordato si interrompe:

  1. se il contribuente consegue ricavi o compensi inferiori del 30% (invece del 50% come da precedente formulazione della normativa) rispetto al reddito concordato in presenza di circostanze eccezionali (es. eventi calamitosi che portano allo stato di emergenza e/o altri eventi di natura straordinaria specificatamente elencati dall’art. 4 del DM del MEF del 14 giugno 2024);
  2. se il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per l'applicazione degli ISA (quindi circa 7,5 milioni di euro) o nel caso di contribuenti in regime forfetario se vengono dichiarati ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per il regime forfetario.

PROROGA RATA ROTTAMAZIONE TER

Viene differito al 15 settembre 2024 il termine di pagamento della rata della definizione agevolata delle cartelle (rottamazione-quater) con scadenza 31 luglio 2024.

 

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