circolare 03_2023: Premi Produttività, Fringe Benefit e Buoni Pasto
17 febbraio 2023
Gentili dottori, considerando che sempre più aziende, anche le farmacie, da diverso tempo si stanno interessando sulle varie possibilità di incentivazione dei propri dipendenti, desideriamo offrire un approfondimento sui premi di produzione, fringe benefit (ed in particolare i buoni pasto), specificandone le caratteristiche, le differenze ed i limiti che sono previsti per l’anno 2023.
PREMI DI PRODUZIONE
Sono premi sotto forma di retribuzione utilizzati dall’azienda per incentivare ad una maggiore e migliore produttività i propri dipendenti rendendoli partecipi all’attività aziendale e quindi ai suoi risultati; il raggiungimento di tali risultati deve essere però verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati.
- possono essere erogati “ad personam”, senza particolari formalità da seguire ma in questo caso sono soggetti alla ordinaria tassazione del dipendente (scaglioni IRPEF)
- sono soggetti ad una forte detassazione per il dipendente (con la Legge di Bilancio 2023 è stata stabilita un’imposta sostitutiva del 5% applicabile sui premi erogati nel 2023 anziché l’aliquota del 10% che era prevista per il 2022) ma devono essere riconosciuti a tutti i dipendenti o ad una classe omogenea di dipendenti (appartenenti per esempio allo stesso reparto o con medesime mansioni) che raggiungono determinati obiettivi e risultati concordati preventivamente e formalizzati con specifico contratto aziendale da depositare telematicamente presso il Ministero del Lavoro (in difetto, le somme erogate dovranno essere tassate ordinariamente). Inoltre, il premio annuo non può superare 3.000 euro per singolo dipendente e il reddito annuo di questi non deve superare 80.000 euro.
- Sono compensi in forma non monetaria, consistenti nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori, senza che ve ne sia l'obbligo in forza di norme di legge e la spesa sostenuta dal datore di lavoro per l’acquisto dei beni/servizi è interamente deducibile dal reddito;
- Normalmente sono erogabili “ad personam” (tranne i buoni pasto come meglio di seguito precisato), quindi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore in accordo con il datore di lavoro;
- sono esclusi dalla tassazione del lavoratore tutti i fringe benefit erogati purché l’importo totale annuo degli stessi non sia superiore ad euro 258,23 (come si dirà successivamente, da tale computo sono esclusi i buoni pasto).
FRINGE BENEFIT
In via eccezionale, la legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità di erogare, in aggiunta al suddetto limite annuo di 258,23 euro previsto per tutti i fringe benefit, un importo extra annuo esentasse massimo di 200,00 euro da erogarsi solo con buoni carburante.
Pertanto, per il 2023 sono previsti, esentasse, 258,23 euro al massimo per tutti i fringe benefit (esclusi buoni pasto) ed altri 200 euro al massimo per i buoni carburante.
N.B.: i predetti limiti non operano come “franchigie” esenti da imposizione bensì da veri e propri limiti assoluti oltre i quali l’intero benefit viene assunto a tassazione piena per il dipendente.
Ecco un elenco esemplificativo ma non esaustivo di fringe benefit erogabili, anche dalle farmacie:
o Buono carburante;
o Buono spesa;
o Abbonamento trasporto pubblico;
o Buoni pasto;
o Abbonamenti a palestre, teatri, ecc.
BUONI PASTO
- I buoni pasto (cosiddetti “Ticket Restaurant”) sono un particolare benefit per i dipendenti che, al contrario di altri, devono essere erogati a tutti i dipendenti (anche part-time) o a categorie omogenee, anche qualora l’orario non preveda la pausa pranzo;
- i costi legati all’acquisto dei buoni sono interamente deducibili per il datore di lavoro e l’Iva applicata ai buoni, 4%, è detraibile;
- i buoni pasto fino ad € 4,00 (se in formato cartaceo) e fino ad € 8,00 (se in formato elettronico) non generano imponibile fiscale né contributivo in capo al dipendente;
- se erogati nei limiti nominali unitari di cui al punto precedente, non concorrono alla determinazione del tetto annuo di € 258,23
- non sono cedibili, commercializzabili, convertibili in denaro e sono sostitutivi del servizio mensa aziendale, pertanto, possono essere utilizzati solo per acquisti di prodotti alimentari;
- potranno essere utilizzati fino ad otto buoni pasto nell’ambito della stessa spesa ed essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittiturismi;
- devono essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»: in altri termini, non daranno diritto al resto.
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