Gentili dottori,
alla luce della situazione epidemiologica emergenziale dovuta al Covid-19, riteniamo opportuno ritornare sull’obbligo sulla sicurezza sul lavoro.
DVR-DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Già con il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, si definiva la “valutazione dei rischi” come l’attività di valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le farmacie hanno provveduto già da tempo ad adempiere a tale obbligo, tramite i loro esperti di fiducia (società esterne specializzate, consulenti del lavoro ecc.).
A tal proposito è opportuno ricordare che la redazione del famoso DVR per le farmacie (documento di valutazione dei rischi) è un obbligo non delegabile imposto ai Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente e per le società con almeno un socio lavoratore, indipendentemente dal numero di dipendenti, come le Società di capitali, le società di persone (S.n.c. e S.a.s.) e le Ditte individuali.
Restano esentate soltanto le ditte individuali senza dipendenti.
COVID-19 E DVR
La situazione emergenziale in cui tutti ci troviamo dallo scorso anno per la diffusione del Covid-19, costringe i datori di lavoro ad una ulteriore riflessione relativa all’aggiornamento o integrazione del DVR, poiché l'infezione da coronavirus è un rischio che tutte le aziende devono considerare con attenzione.
Il legislatore non ha voluto fissare una frequenza minima per tale adempimento, ma si è limitato a stabilire in quali casi è necessario integrare sia la valutazione dei rischi che l’elaborazione del DVR.
Ora il COVID-19 (virus SARS-CoV-2) è stato ufficialmente inserito nell’elenco degli agenti biologici oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro attraverso la direttiva dell’Unione Europea di giugno 2020 n. 739, inserendo il SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo.
La nuova Direttiva 2020/739 indica che in considerazione dei “dati clinici ed epidemiologici attualmente disponibili concernenti le caratteristiche del virus, come le modalità di trasmissione, le caratteristiche cliniche e i fattori di rischio per l'infezione”, è opportuno “aggiungere con urgenza il SARS-CoV-2 al fine di continuare a garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro”.
È necessario aggiornare il DVR?
Al momento, quindi, non esisterebbe un obbligo preciso in tal senso, ma la farmacia, attività economica a diretto contatto con il pubblico, e i suoi lavoratori potrebbero essere considerati soggetti esposti ad un rischio professionale causato da infezione da Covid-19, che merita di essere valutato attentamente.
Invitiamo caldamente tutti le persone interessate (titolari, soci, direttori, RSPP e altre figure preposte) a contattare chi si è occupato della redazione del DVR per valutare l’eventualità di un suo aggiornamento alla luce della nuova e perdurante situazione di emergenza sanitaria.
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