CIRCOLARE 09_2022: Crediti d'imposta luce e gas ottobre e novembre 2022
05 ottobre 2022
Gentili dottori,
con il presente documento vi informiamo sulla novità introdotta dalla recente approvazione del D.L 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti Ter” in merito all’estensione temporale del credito d’imposta per luce e gas.
CREDITI D’IMPOSTA PER ENERGIA ELETTRICA E GAS
Facendo seguito alle precedenti agevolazioni che hanno interessato i consumi di energia elettrica e gas del secondo e terzo trimestre 2022 (vedasi le ns. Circ. 6 del 29.03.2022 e Circ. 8 del 1.09.2022), con il cosiddetto “decreto aiuti ter” introduce la possibilità di ottenere ulteriori crediti d’imposta con riferimento anche ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022.
Le novità interessante rispetto ai precedenti trimestri sono che è sufficiente possedere un contatore di almeno 4,5 Kw (al posto dei 16,5 Kw previsti per il II e III trimestre) e pertanto molte più aziende, comprese molte farmacie di piccole dimensioni, potrebbero accedere a questo beneficio.
Il credito d’imposta per le imprese non “energivore/gasivore” spettante sarà del 30% della componente “energia elettrica” e del 40% per il gas (usato per il riscaldamento).
Come per i precedenti periodi, per le aziende che hanno mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica e gas nel 2019 e nel 2022, sarà sufficiente richiedere il conteggio per i mesi di ottobre e novembre. Molti fornitori, sui loro siti, stanno predisponendo dei moduli appositi per questa richiesta.
Il credito relativo a questi mesi di ottobre/novembre 2022 può essere utilizzato entro un termine più lungo rispetto ai precedenti che scadevano a fine anno: potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31.03.2023.
Viene prorogata la possibilità di utilizzo entro il 31.03.2023 anche per i crediti relativi al terzo trimestre 2022.
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