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Elaborazione Dati Contabili Farmacie

Circolare 10_2024: PRELIEVI DAL CONTO DELLA SOCIETA’ E TASSAZIONE SUI SOCI

09 luglio 2024

Sentenza della Cassazione sui Prelievi dei soci eccedenti il patrimonio netto nella società di persone: per l’Agenzia delle Entrate sono imponibili in capo ai soci come redditi da lavoro autonomo, ed una nuovissima pronuncia della Cassazione, seppur precisandone le condizioni, lo conferma.

IL CASO

Abbiamo più volte trattato nelle nostre circolari e nei nostri incontri il tema dei prelievi dei soci nelle società di persone (assai numerose tra i soggetti titolari di farmacia), evidenziando la loro problematicità/illegittimità allorquando essi superino il totale degli utili conseguiti dalla società o, addirittura, il suo patrimonio netto totale.

Finora l’attenzione era puntata sulle possibili conseguenze in seguito ad una (fortunatamente ipotetica) situazione di insolvenza, sull’indeducibilità degli interessi passivi sostenuti dalla società o sulle problematiche che emergono in caso di cessione a terzi della società.

Ora la questione si estende alle conseguenze fiscali per i soci di tali eccessivi prelievi.

L’Agenzia delle Entrate, nel caso portato alla valutazione della Corte di Cassazione, aveva accertato a carico dei soci di una società in accomandita semplice, un reddito di lavoro autonomo non abituale, quantificando tale reddito in misura pari ai “prelevamenti effettuati nell'anno 2008 dai suddetti due soci dal conto corrente intestato alla società, in maniera ripetuta e ingiustificata, senza che risultasse la destinazione di tali somme di denaro all'attività d'impresa, nonché in assenza di indicazione, nella dichiarazione dei redditi della società, di un eventuale reddito di capitale derivante dagli interessi maturati dalle somme prelevate, che dunque non potevano essere considerate come oggetto di finanziamento ai soci, in mancanza, peraltro, di qualsiasi riscontro in ordine alla restituzione delle medesime somme”.

Orbene, la Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 15919/2024, ha confermato la legittimità di un tale accertamento affermando testualmente che “l'Ufficio impositore non si è limitato ad accertare i prelievi dal conto corrente operati dai soci al di fuori degli utili distribuiti. Sono state infatti accertate altre circostanze, quali, in particolare, il mancato rientro delle somme, l'assenza dell'accredito di interessi (che avrebbe potuto fondare la causale di finanziamento oneroso in favore dei soci stessi) e l'inesistenza di disponibilità economiche in capo ai soci adeguate ai fini della restituzione delle somme incontestabilmente prelevate. Una serie di indizi gravi, precisi e concordanti, dunque, che hanno legittimamente consentito, dapprima all'Agenzia delle entrate, e poi ai giudici di entrambi i gradi di merito, di ritenere che si sia formata una prova "completa", valorizzabile anche in via esclusiva, della percezione di somme a titolo di compenso per lavoro autonomo occasionale, che doveva essere sottoposto a tassazione”.

 

CONCLUSIONI

In conclusione, ai problemi già noti che l’eccedenza di prelievi già poneva si aggiunge anche questo, che appare assai rilevante soprattutto per la sua possibile frequenza e rilevanza economica delle sue conseguenze.

Sarà, quindi, opportuno che i potenziali interessati effettuino una verifica della loro situazione e valutino l’adozione di eventuali opportuni correttivi o modifiche; noi saremo come sempre disponibili ad offrire il nostro contributo.

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