Collegamento POS-RT - Aggiornamento Faq Agenzia delle Entrate
19 marzo 2026
Desideriamo fornire aggiornamenti sulle recenti novità e chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'obbligo di collegamento tra POS e RT.
RIEPILOGO DELL’ADEMPIMENTO
- Periodo di riferimento: l’adempimento riguarda il collegamento tra POS e RT attivi nel mese di gennaio 2026, ossia tutti quei dispositivi che dal 01/01/2026 al 31/01/2026 sono stati utilizzati per l’attività.
- Scadenza adempimento:
- entro il 20 aprile p.v. andranno effettuati gli abbinamenti dei POS-RT già esistenti e attivi nel mese di gennaio 2026.
- entro il 30 aprile p.v. andranno effettuati gli abbinamenti nei casi di variazioni avvenute nel mese di febbraio rispetto ai dispositivi presenti e collegati nel mese di gennaio.
AGGIORNAMENTO FAQ AGENZIA DELLE ENTRATE
Facendo seguito alle nostre precedenti informative, con particolare riferimento a quella del 03.03.2026 “Collegamento POS-RT” (contenente alcune FAQ dell’Agenzia delle Entrate), informiamo che l’Amministrazione Finanziaria ha recentemente pubblicato nuove risposte ai quesiti più frequenti, risolvendo alcuni dubbi operativi emersi nelle prime fasi di applicazione dell'adempimento. Riportiamo di seguito quelle di maggiore interesse:
- FAQ n. 25 - POS segnalato come "restituito" per errore: Qualora un esercente comunichi per sbaglio la restituzione di un POS tramite la procedura web, il dispositivo non risulterà più visibile tra quelli da collegare. Per rimediare a tale errore, è necessario reinserire manualmente i dati identificativi del POS tramite l’apposita funzionalità del portale "Fatture e Corrispettivi"; una volta completato l'inserimento manuale, il terminale tornerà selezionabile per il collegamento.
- FAQ n. 27 - Pagamento con assegno bancario o circolare: L'Agenzia ha chiarito che, in caso di pagamento ricevuto tramite assegno, lo scontrino deve riportare come modalità di pagamento quella del contante. Pertanto, l'assegno non deve essere trattato come pagamento elettronico ai fini dell'indicazione sul documento fiscale.
- FAQ n. 28 - Link "Collegamento dispositivi POS" non visibile: Se nella procedura web del portale non compare il link dedicato alla gestione dei collegamenti, è necessario verificare l’avvenuto accreditamento come "esercente". Il servizio di "Accreditamento" in qualità di esercente è disponibile nell’area "Corrispettivi" del portale e deve essere completato per abilitare le funzioni di collegamento, operazione che può essere effettuata direttamente o tramite intermediario delegato.
CASI PARTICOLARI DI MAGGIORE SEGNALAZIONE
- In caso di pagamenti tramite bonifico bancario, pur non essendo questi strumenti da "collegare" tecnicamente al RT, il documento commerciale deve comunque specificare che si tratta di una forma di pagamento elettronico (ricordiamo la ns. mail del 10 marzo u.s. su come procedere in occasione dell’emissione dello scontrino RISCOSSO ASL).
- In caso di sporadici errori nell’indicazione del tipo di incasso oppure dell’importo, rappresentiamo che è possibile procedere con l’annullamento del documento e l’emissione del nuovo corretto, conservando tutti i riferimenti dell’operazione (numero documento, data/ora di emissione, data/ora di incasso, importo, identificativo del terminale e/o riferimento della transazione). Raccomandiamo comunque di evitare di usare con frequenza la procedura dell’annullamento perché ciò potrebbe far scattare un controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- E’ consentito l’abbinamento fisico con cavo tra RT e POS (se le caratteristiche tecniche degli strumenti lo consentano) e ciò potrebbe evitare errori (di importo e di modalità di pagamento) nella fase di emissione nello scontrino visto l’automatismo con POS.
- Per coloro che non hanno effettuato il collegamento fisico POS-RT, al fine di essere certi della modalità effettiva di incasso da indicare sullo scontrino, consigliamo di emettere quest’ultimo solo dopo l’avvenuto pagamento da parte del cliente.
Ricordiamo infine che la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici può comportare sanzioni che vanno da 100 euro per ogni errata trasmissione fino a un massimo di 1.000 euro a trimestre con possibilità, in caso di più di 4 violazioni nel quinquennio, alla sospensione dell’attività (da 3 giorni ad un mese).
scarica pdf
Archivio news